keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- 1 Articolo 11 Relazioni
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- articolo 6
- sintesi 6
- riservata 6
- relazione 6
- gatekeeper 6
- paragrafo 4
- trasmette 4
- entro 4
- disponibile 2
- sito 2
- termine 2
- link 2
- rende 2
- annuale 2
- almeno 2
- cadenza 2
- aggiorna 2
- accedere 2
- pubblica 2
- garantire 2
- articoli 2
- obblighi 2
- osservanza 2
- relazioni 2
- attuato 2
- misure 2
- trasparente 2
- dettagliato 2
- modo 2
- descrive 2
- conformemente 2
- norma 2
- designazione 2
- mesi 2
- detta 2
Articolo 11
Relazioni
1. Entro sei mesi dalla designazione a norma dell'articolo 3, e conformemente all'articolo 3, paragrafo 10, il gatekeeper trasmette alla Commissione una relazione nella quale descrive in modo dettagliato e trasparente le misure che ha attuato per garantire l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7.
2. Entro il termine di cui al paragrafo 1, il gatekeeper pubblica e trasmette alla Commissione una sintesi non riservata di tale relazione.
Il gatekeeper aggiorna la relazione e la sintesi non riservata con cadenza almeno annuale.
La Commissione rende disponibile sul proprio sito web un link con cui accedere a detta sintesi non riservata.
Articolo 11
Relazioni
1. Entro sei mesi dalla designazione a norma dell'articolo 3, e conformemente all'articolo 3, paragrafo 10, il gatekeeper trasmette alla Commissione una relazione nella quale descrive in modo dettagliato e trasparente le misure che ha attuato per garantire l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7.
2. Entro il termine di cui al paragrafo 1, il gatekeeper pubblica e trasmette alla Commissione una sintesi non riservata di tale relazione.
Il gatekeeper aggiorna la relazione e la sintesi non riservata con cadenza almeno annuale.
La Commissione rende disponibile sul proprio sito web un link con cui accedere a detta sintesi non riservata.
whereas